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SPIGOLATURE (010)


MOROSITA' E TAGLIO DELLA LINEA!

Padova, 25 aprile 1997.


La Telecom puo' interrompere il servizio telefonico e ricorrere alla RISOLUZIONE CONTRATTUALE solo in caso di accertata MOROSITA' dell'utente.

In genere, quando l'utente contesta, la perversa "prassi aziendale" istituita dalla Telecom prevede di inviare una lettera preconfezionata di risposta, contenente una insignificante "dichiarazione di regolarita'" e poi procedere alla sospensione del servizio, prima, e all'invio di una DICHIARAZIONE DI MOROSITA', che permette alla Telecom (secondo loro!) la unilaterale RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

ATTENZIONE: quando si parla di morosita'!

Perche' vi sia morosita' sono necessarie 2 CONDIZIONI:

1) deve esistere un DEBITO comprovato. La semplice RICHIESTA di pagamento (bolletta) della Telecom non comprova l'esistenza di un debito, soprattutto quando la bolletta e' stata contestata regolarmente dall'utente. Finche' l'utente continua a replicare e non accetta (per iscritto) le spiegazioni della controparte, che devono essere accompagnate dalla dovuta DOCUMENTAZIONE probatoria, la contestazione e' ancora aperta e non puo' essere chiusa semplicemente per DICHIARAZIONE della Telecom. Le "dichiarazioni di regolarita'" della Telecom non possono avere alcun valore, se non accompagnate dalla documentazione probatoria, perche' la Telecom e' una delle due parti in causa, e le sue dichiarazioni non possono far fede!

2) Vi deve essere ESPLICITA volonta' di non pagare da parte dell'utente. Quindi, se l'utente esprime volonta' di pagare le cifre contestate, ma sospende solamente il loro pagamento (pagando naturalmente la parte non contestata) in attesa dei "chiarimenti" della Telecom e della dovuta documentazione, non si puo' parlare di MOROSITA'. Si tratta infatti di una trattenuta a GARANZIA della fornitura della dovuta documentazione.

Mancando queste due condizioni, la Dichiarazione di MOROSITA' della Telecom diventa solamente INGIURIA e DIFFAMAZIONE, passibili di denuncia penale!

Quindi, poiche' la RISOLUZIONE CONTRATTUALE puo' essere fatta unilateralmente dalla Telecom solo in caso di MOROSITA' comprovata, qualora essa avvenisse ugualmente, diventa ABUSO IN ATTI D'UFFICIO (art.323 Codice Penale), INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO (art 340 C.P.) e tentativo di ESTORSIONE (art 629 CP) oppure CONCUSSIONE (Art 317 CP).

Pertanto come regola:

1) Contestare sempre per iscritto gli importi ritenuti eccessivi e non corrispondenti a quanto realmente usufruito del servizio (presenza di telefonate non fatte e documentate)

2) Pagare con bollettino di ccp la parte NON contestata (traffico + canoni), un bollettino per ogni bimestre, specificando sul retro bimestre e n. telefonico;

3) Contestare sempre per iscritto le generiche risposte della Telecom, diffidando a fornire la documentazione probatoria di supporto;

4) sporgere denuncia contro la Telecom nel caso minacci l'interruzione del servizio e la risoluzione contrattuale;

5) NON dichiararsi MAI morosi, ma anzi diffidare la Telecom dal parlare di MOROSITA', minacciando denuncia per INGIURIE e DIFFAMAZIONE!

Per il Comitato Vittime della Sip-Telecom
Il Presidente: Ing. Lorenzo Filippi


* Comitato Vittime della Sip-Telecom * info@sipvittime.org


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