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CIRCOLARI (007)


Ministero PT (circ. prot.n.11.663, del 22.11.95):
RECLAMI PER TRAFFICO TELEFONICO NON RICONOSCIUTO DAGLI UTENTI


Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni

DIREZIONE CENTRALE
CONTROLLO DELLE CONCESSIONI
DIVISIONE I
prot.n.11.663 - 22 NOV 1995

Spett.le TELECOM ITALIA S.p.A.
Direzione Generale
Via Flaminia, 189
00196 ROMA

e p.c. AL MINISTERO P.T.

* SEGRETARIATO GENERALE

SEGRETERIA
* ISPETTORATO GENERALE
* SEGRETARIO GENERALE
SEDE

* ORGANI TERRITORIALI:
Via Tazzoli, 2
21121 MILANO

Via Torino, 98
30170 MESTRE (VE)

Via Alessandrini, 17
40126 BOLOGNA

Viale Trastevere, 189
00153 ROMA

Via Tommaso d'Acquino, 36
80133 NAPOLI

Via De Gasperi, 103
90146 PALERMO

rif. Min.PT/DCCC/DIV.I n.11295 del 31.10.95
TELECOM It. DCP/SC - RER/T n. 45023 del 15.11.95


OGGETTO: Reclami per traffico telefonico non riconosciuto dagli utenti.

Con riferimento a precedenti corrispondenze si precisa quanto segue:

La nota sopra distinta dello scrivente non deve intendersi in riferimento ad alcuna specifica situazione, ma interpretarsi come direttiva generale sulle modalità di attuazione delle procedure da seguire, a fronte di reclami promossi da utenti del servizio in concessione.

Per quanto attiene alle singole controversie con gli utenti, la Concessionaria potrà far valere le proprie motivate ragioni nel rapporto che vorrà instaurare con gli Organi territoriali del Ministero, ai quali è attribuita dal DPR 166/95 art. 10 lettera d) la competenza funzionale in materia di reclami.

Ancora in via generale, lo scrivente specifica che le attività previste dall'art. 13 del Regolamento di servizio non obbligano la Concessionaria a sospendere il servizio in caso di mancato pagamento della bolletta, ma le conferiscono il diritto di farlo, pertanto il comportamento indicato nella nota a margine dello scrivente non esporrebbe la concessionaria ad alcuna conseguenza derivante da presunte violazioni della normativa.

Ma il diritto della Concessionaria si contempera ed armonizza con il diritto degli utenti, e l'esercizio di entrambi è consentito nei limiti e con il rispetto del Regolamento di servizio. In particolare in caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la Società deve sospendere i termini previsti dall'art. 13 del Regolamento di Servizio fino al chiarimento scritto inviato all'abbonato. Nel chiarimento deve aversi riguardo al disposto della Legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli utenti.

Si rammenta che il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi (art. 23) ed è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22), con facoltà del concessionario di differire l'accesso ai documenti richiesti (art. 24) soltanto se, e sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, rimanendo in capo al concessionario l'onere della prova della presenza di detto rischio.

Da ciò discende la richiesta, di cui alla nota a margine dello scrivente di astenersi da reiezioni di reclami con motivazioni generiche ed a voler fornire all'utenza ogni informazione e documentazione.

Per quanto concerne la procedura di conciliazione ed arbitrato lo scrivente Ministero è a conoscenza soltanto di un "benestare all'avvio del progetto di conciliazione ed arbitrato" espresso nel lontano 1991 dall'Ispettorato Generale del Ministero ed è ancora in attesa di conoscere le concrete modalità operative e gli sviluppi del progetto, come espressamente richiesto dall'Ispettorato Generale nella predetta nota.

Per quanto riguarda le attuali modalità operative di gestione del suddetto progetto, lo scrivente ne viene a conoscenza in ragione dei reclami che pervengono dagli utenti o per i documenti trasmessi dai propri organi territoriali.
In particolare non sono stati portati a conoscenza, né sottoposti a parere del Ministero, i contenuti delle direttive operative impartite da codesta spett.le DG ai propri Organi territoriali per la gestione del contenzioso relativo al traffico verso servizi audiotel "144" e linee erotiche a prefisso internazionale, che tanta parte svolgono nel contenzioso in essere.
La procedura di conciliazione, che modifica di fatto l'applicazione dei Decreti tariffari operando storni di quote a favore degli utenti, in assenza di documentazione probatoria dovrebbe essere attuata senza introdurre sperequazioni fra utenti che presentino situazioni analoghe.
Viceversa dai verbali di conciliazione non emerge alcuna indicazione scritta di motivazioni, prove tecniche o considerazioni atte a legittimare o giustificare l'eventuale riduzione delle quote contestate o la riproposizione delle stesse. Cosicché a fronte di situazioni analoghe possono facilmente crearsi disparità di trattamento senza che gli organi di vigilanza e controllo ministeriali possano svolgere l'azione che loro compete ai sensi del citato DPR 166/95.

Si resta in attesa di ricevere assicurazione in merito sulla rapida applicazione delle disposizioni già impartite con la nota precedente emarginata di questo Ministero, in attesa di eventuali più organiche definizioni della materia a seguito degli sviluppi normativi in atto.

La presente è inviata per conoscenza ad altri Organi Ministeriali per il seguito di loro competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(TATA Dott. Antonio)


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