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CIRCOLARI (001)


Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

DELIBERA DEL 30 maggio 1995

Abuso di posizione dominante da parte di Telecom Italia

Estratto dal Bollettino Settimanale n.22 del 19 giugno 1995


41. Costituisce abuso di posizione dominante l'aver inserito in un unico importo nella bolletta utilizzata per il pagamento dei servizi della rete telefonica pubblica, forniti in monopolio, anche il corrispettivo di quanto dovuto per i servizi offerti in concorrenza. La bolletta telefonica infatti è strutturata in modo tale che, ancorché sia specificato quanto dovuto per i singoli servizi o prodotti forniti, l'ammontare complessivo che l'utente deve pagare viene indicato in un solo importo da corrispondersi in un'unica soluzione. In tal modo, TELECOM si avvale di uno strumento non concesso agli altri operatori per la riscossione dei propri crediti.

42. L'utilizzo di un'unica bolletta per la riscossione di quanto dovuto per entrambe le tipologie di servizi non trova peraltro fondamento nell'art. 12 del d.m. 484/88, ai sensi del quale "Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate bimestrali anticipate, unitamente a quant'altro dovuto dall'abbonato, presso le casse della società o tramite gli enti da essa indicati o a mezzo conto corrente postale ...". Tale disposizione si riferisce infatti solo al pagamento dei compensi relativi a tutti i servizi svolti a mezzo della rete telefonica pubblica e, al pari delle altre disposizioni del d.m. 484/88, non si applica alle prestazioni ed apparecchiature fornite dalla società in concorrenza (art. 29 del d.m. 484/88). L'art. 12 del d.m. n. 484/88 prevede che "Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13". Pertanto l'utente è tenuto a pagare la bolletta per intero essendo l'importo indicato attraverso un'unica cifra. Inoltre l'art. 13 prevede che il mancato pagamento della bolletta determini l'applicazione di penali proporzionali al ritardo e, ove questo si prolunghi oltre un certo termine, la facoltà da parte di TELECOM di sospendere il servizio telefonico.

43. In particolare l'inserimento del corrispettivo per i servizi erogati in concorrenza nell'unico importo indicato nella bolletta consente a TELECOM di applicare le sanzioni, che il regolamento di servizio prevede solo per la riscossione di quanto dovuto per prestazioni fornite in monopolio attraverso la rete pubblica, anche per riscuotere quanto dovuto per la prestazione di servizi in concorrenza.

44. A propria giustificazione TELECOM ha affermato, nel corso dell'audizione del 3 maggio 1995 e nella memoria di TELECOM del 8 maggio 1995 (rispettivamente doc. 156 e doc.162 pp. 33-35), che l'uso di un'unica bolletta è da farsi risalire al periodo precedente alla liberalizzazione dell'offerta dei servizi in esame e che, comunque, l'omesso o ritardato pagamento di quanto dovuto non "può in alcun modo rilevare ai fini dell'applicazione delle misure previste dal regolamento di servizio per ciò che attiene al mancato pagamento del costo degli scatti effettuati".

45. Tale spiegazione non vale, tuttavia, a giustificare l'utilizzo della bolletta telefonica da parte di TELECOM secondo le modalità sopra descritte. Con l'utilizzo di una bolletta indicante un unico ammontare per la riscossione di quanto dovuto sia per i servizi svolti a mezzo della rete telefonica pubblica, sia per le prestazioni e per la fornitura di apparecchiature offerte in regime di libera concorrenza, TELECOM impone infatti agli utenti non solo il pagamento congiunto di servizi diversi, ma li espone all'esperibilità da parte di TELECOM dei rimedi eccezionali di cui all'art. 13 del d.m. 484/88 anche in caso di mancato pagamento di servizi liberalizzati, come è accaduto nel caso del GHA (punto 10). Pertanto, costituisce violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90 l'utilizzo da parte di TELECOM della bolletta telefonica che non consente pagamenti separati dei servizi in monopolio da quelli in concorrenza, inducendo gli utenti al pagamento dell'intero ammontare per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 13 di cui sopra.

46. Per quanto riguarda il caso accertato di effettiva applicazione delle sanzioni (distacco della linea al GHA), si osserva che tale comportamento posto in essere a seguito di una decisione presa dagli uffici TELECOM a livello locale, come sostenuto da TELECOM nella memoria dell'8 maggio 1995, p. 34, nell'ambito di un ordinario rapporto commerciale con un cliente, è attribuibile a TELECOM, in quanto gli uffici periferici della società svolgono la propria attività a vantaggio di TELECOM e sono tenuti a seguire le istruzioni della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera

IL PRESIDENTE Giuliano Amato

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